Codice Comportamento Dipendenti

 

INDICE

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

Disposizioni di carattere generale

 

Ambito di applicazione

 

TITOLO II – COMPORTAMENTI TRASVERSALI

 

Regali compensi e altre utilità

 

Incarichi di collaborazione extra istituzionali con soggetti terzi

 

Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

 

Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse

 

Obbligo di astensione

 

Prevenzione della corruzione

 

Trasparenza e tracciabilità

 

Comportamento nei rapporti privati

 

Comportamento in servizio

 

Rapporti con il pubblico

 

Disposizioni particolari per i dirigenti

 

Contratti e altri atti negoziali e rapporti privati del dipendente

 

Vigilanza, monitoraggio e attività formative

 

Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

 

Personale appartenente a particolari famiglie professionali

 

TITOLO III – DISCIPLINA CONCERNENTE L’AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI

 

Incompatibilità

 

Attività e incarichi compatibili

 

Criteri e procedure per le autorizzazioni

 

Procedura autorizzativa

 

Responsabilità e sanzioni

 

PREMESSA

 

Con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 66 dell’11-5-2015 il Consorzio ha dato attuazione alle prescrizioni dettate dal D. Lgs. N. 33/2013 e dalla L. n. 190/2012 in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche; ed ha stabilito di aggiornare il sito web dell’Ente introducendo la Sezione “Amministrazione Trasparente”.

Con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 8 del 28-7-2015 il Consorzio ha approvato il Codice di comportamento dei dipendenti consortili, suggerito dall’Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni (Circolare n. 11 del 27-4-2015) sulla scorta delle indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Comunicato del 22-4-2015 pubblicato sul proprio sito in data 23/4/2015), predisposto ai sensi del D.P.R. n.62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165.

Il presente Codice, nel fare riferimento alla richiamata normative, è stato adeguato alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti consortili, nonché alle previsioni della contrattazione collettiva di settore e del Piano di organizzazione variabile del personale.

 

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

Art. 1-Disposizioni di carattere generale

  1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato “Codice”, definisce e precisa, ai sensi dell’ar 50, comma 1, lett. A) del CCNL per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica, i comportamenti che i dipendenti consortili sono tenuti ad osservare per assicurare il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta, nonché per assicurare la qualità dei servizi e la prevenzione della corruzione.
  2. Il Codice è pubblicato sul sito internet istituzionale e reso noto a tutti i dipendenti già in servizio, comunicato ai nuovi assunti al momento della loro assunzione, nonché ai collaboratori esterni all’avvio delle attività di collaborazione. I dipendenti sottoscrivono all’atto dell’assunzione apposita dichiarazione di presa d’atto del Codice.
  3. Il Codice è adeguato annualmente dall’Amministrazione, che prevede modalità di verifica periodica del suo livello di attuazione e le sanzioni applicate per le violazioni delle sue regole, e tiene conto dell’esito del monitoraggio ai fini del suo aggiornamento.
  4. Le violazioni del Codice producono effetti disciplinari, secondo le specifiche del Codice stesso e in coerenza con le disposizioni dei contratti vigenti in materia.

 

Art. 2-Ambito di applicazione

  1. Il Codice si applica ai dipendenti del Consorzio a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché agli operai avventizi. Le sue disposizioni si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori e consulenti dell’Ente, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione consortile.
  1. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di collaborazione, di consulenza o di servizi, sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Cod
  2. Il Settore Personale conserva  la  dichiarazione  di  presa  d’atto delle disposizioni del Codice da parte dei dipendenti e/o collaboratori, per i controlli periodici da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

 

TITOLO II – COMPORTAMENTI TRASVERSALI

 

Art. 3-Regali compensi e altre utilità

  1. Il dipendente si attiene alle disposizioni dell’art. 4 del DPR n. 62/2013 in materia di regali, compensi o altre utilità.
  2. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini internaziona
  3. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio, né da soggetti nei cui confronti è, o sta per essere, chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell’ufficio ricoperto.
  4. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d’uso di modico valore.
  5. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione consortile per la restituzione o per essere devoluti a fini istituziona
  6. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa, a 100 euro, anche sotto forma di sconto.
  1. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza.
  2. Al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’Amministrazione, il Responsabile consortile anticorruzione vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.
  3. I doni ricevuti al di fuori dei casi consentiti, se trattasi di oggetti materiali, sono trattenuti dall’Amministrazione. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione valuterà, insieme al Dirigente dell’Area interessata, se provvedere alla loro vendita o alla devoluzione ad associazioni di volontariato o beneficenza.
  4. 10. Le utilità ricevute al di fuori dei casi consentiti (sconti, facilitazioni, ecc.) che non si configurano come beni materiali, vengono trasformate in valore economico. Il dipendente che le abbia accettate contro le regole del presente Codice sarà assoggettato ad una decurtazione stipendiale di pari entità.

 

Art. 4-Incarichi di collaborazione extra istituzionali con soggetti terzi

  1. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti terzi che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente: a) la gestione di un servizio per conto del Consorzio conferito tramite l’Area/Settore di appartenenza del dipendente, anche se quest’ultimo non sia stato responsabile delle procedure di affidamento del servizio o non abbia avuto direttamente funzioni di vigilanza o controllo sull’attività dell’ente in questione; b) la titolarità di un appalto di lavori, sia come capofila che come azienda subappaltatrice, di lavori assegnati tramite l’Area/Settore di appartenenza.
  2. In ogni altro caso il dipendente interessato ad accettare incarichi di collaborazione, anche a titolo gratuito, si attiene alle norme previste per l’affidamento degli incarichi extraistituzionali vigent

 

 

Art. 5-Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

  1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione il dipendente comunica al responsabile dell’Area di appartenenza, entro il termine massimo di 15 giorni dall’evento, la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i  cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato. Il presente comma non si applica all’adesione a partiti politici o a sindacati o ad associazioni religiose o legate ad altri ambiti riferiti a informazioni “sensibili”. Il dipendente si astiene dal trattare pratiche relative ad associazioni di cui è membro quando è prevista l’erogazione di contributi econom
  2. Il dipendente non fa pressioni con i colleghi o gli utenti dei servizi o con gli stakeholder con i quali venga in contatto durante l’attività professionale per aderire ad associazioni e organizzazioni di alcun tipo, indipendentemente dal carattere delle stesse o dalla possibilità o meno di conseguirne vantaggi economici, personali o di carriera.
  1. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti si fa riferimento alle sanzioni disciplinari di cui al vigente CCNL di categoria integrabili dalle norme vigenti in quanto applicabili in relazione alla natura privatistica del rapporto di lavoro.
  2. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, gli organi competenti provvedono ad una prima ricognizione entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Codice.
  3. Successivamente alla rilevazione di cui al comma precedente, la dichiarazione di appartenenza ad associazioni e organizzazioni (da trasmettere unicamente nel caso si verifichi l’interferenza tra l’ambito di azione dell’associazione e quello di svolgimento delle attività dell’ufficio), è in capo a ciascun dipendente senza ulteriore sollecitazione da parte dell’Amministrazione, fatto salvo per i casi di nuova assunzione o mobilità in ingresso per il quale il Responsabile deve richiedere tale dichiarazione.

 

Art. 6-Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse

  1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, informa per iscritto il Responsabile dell’Area di appartenenza di tutti i rapporti, diretti o indiretti e/o collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
  1. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchi
  2. I dirigenti prevedono ogni due anni l’aggiornamento delle informazioni di cui all’art. 6.
  1. Le dichiarazioni  devono  essere  rese  obbligatoriamente  e  conservate  in archiv

 

Art. 7-Obbligo di astensione

  1. Il dipendente si  astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività  che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni  di  convenienza. Sull’astensione decide il Dirigente dell’Area di appartenenza.
  2. Il Dirigente di Area dà atto dell’avvenuta astensione del dipendente che gli riferisce le motivazioni e la inserisce nella documentazione agli atti del procedimento.

 

Art. 8-Prevenzione della corruzione

  1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, presta la sua collaborazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. La segnalazione al proprio superiore può avvenire in forma scritta o verbale, o attraverso sistemi informativi di segnalazione automatica appositamente predisposti
  2. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione prevede l’organizzazione del processo di raccolta delle segnalazioni prevedendo canali differenziati e riservati e predisponendo modelli per ricevere le informazioni utili ad individuare gli autori della condotta illecita e le circostanza del fatto, dando priorità a sistemi volti ad evitare il confronto diretto tra il segnalante e l’ufficio competente a ricevere le segnalazioni
  3. Il nome del dipendente che segnala l’illecito, in  qualunque modo sia avvenuta la denuncia, rimane secretato e  non è  consentito applicare il  diritto  di  accesso alla denuncia, a meno che non venga dimostrato che la rivelazione dell’identità sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. La decisione relativa alla sottrazione dell’anonimato del  dipendente denunciante è  rimessa al Responsabile Anticorruzione.
  4. La diffusione impropria dei dati collegati alla denuncia di illecito è passibile di sanzioni disciplinar

 

Art. 9-Trasparenza e tracciabilità.

  1. Il dipendente assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza secondo le disposizioni normative  vigenti, prestando  la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
  2. Il dipendente si informa diligentemente sulle disposizioni contenute nel Programma Triennale della Trasparenza e Integrità e fornisce ai referenti per la trasparenza della propria struttura la collaborazione e le informazioni necessarie alla realizzazione del programma e delle azioni in esso contenute.
  3. La tracciabilità dei  processi  decisionali  adottati  dai  dipendenti  è  garantita attraverso supporti documenta
  4. I dipendenti non devono emanare atti e disposizioni a valenza esterna, escluse le comunicazioni informali che pure sono possibili all’interno dei normali rapporti con enti e cittadin
  5. Nella pubblicazione degli atti conclusivi dei procedimenti il dipendente si accerta che l’atto pubblicato contenga tutte le informazioni necessarie a ricostruire tutte le fasi del procedimento stesso.

 

Art. 10-Comportamento nei rapporti privati.

  1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nella struttura organizzativa per ottenere utilità che non gli spettino e non assume alcun altro comportamento che possa nuocere all’immagine dell’Amministrazione.
  1. In particolare, nei rapporti privati con altri enti pubblici, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, il dipendente: – non promette facilitazioni per pratiche d’ufficio in cambio di una agevolazione per le proprie; – non chiede di parlare con i superiori gerarchici dell’impiegato o funzionario che segue la questione privata del dipendente, facendo leva sulla propria posizione gerarchica all’interno del Consorzio; – non diffonde informazioni e non fa commenti, nel rispetto e nei limiti della libertà di espressione, volutamente atti a ledere l’immagine o l’onorabilità di colleghi, di superiori gerarchici, di amministratori, o del Consorzio in generale.
  2. Nei rapporti privati con altri enti o soggetti privati, con esclusione dei rapporti professionali e di confronto informale con colleghi di altri enti pubblici, il dipendente: – non anticipa, al fine di avvantaggiare alcuno, i contenuti specifici di procedimenti di gara, di concorso, o di altri procedimenti che prevedano una selezione pubblica comparativa ai fini dell’ottenimento di contratti di lavoro, di prestazione di servizi o di fornitura, di facilitazioni, e benefici in generale; – non diffonde i risultati di procedimenti, prima che siano conclusi, che possano interessare il soggetto con cui si è in contatto in quel momento o di soggetti terz

 

Art. 11-Comportamento in servizio

  1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, svolge l’attività assegnata nei termini e nei modi previsti e non ritarda, né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza. Il Responsabile è tenuto a vigilare e a rilevare casi di squilibrio nella ripartizione dei carichi di lavoro, dovute alla negligenza dei dipendent
  2. Il dipendente non abbandona il proprio posto di lavoro anche per periodi brevi, fatte salve ragioni imprescindibili, se il proprio allontanamento provochi l’assenza completa di custodia  di  uffici  o  aree  in  quel  momento  accessibili  da  parte  degli  utent  Il dipendente è comunque tenuto ad informare i propri responsabili della necessità di abbandono temporaneo del posto di lavoro.
  1. Il dipendente ha cura degli spazi dedicati e del materiale e della strumentazione in dotazione e li utilizza con modalità improntate al buon mantenimento e alla riduzione delle spese, anche energetiche, e all’uso esclusivamente pubblico delle risorse.
  2. Il dipendente non utilizza per scopi personali il materiale di consumo disponibile (carta, penne, buste, ecc.), se non in misura estremamente ridotta e per motivi imprescindib
  3. Il dipendente utilizza  i  mezzi  di  trasporto  dell’amministrazione a  sua  disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d’ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d’ufficio.
  4. Il dipendente assicura, in caso di assenza dal servizio per malattia o altre cause autorizzate dal contratto, leggi e regolamenti, la tempestiva, e dove possibile preventiva, comunicazione ai propri superiori responsabili, in tempi congrui a garantire il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi, secondo le disposizioni contenute nei regolamenti dell’ent

 

Art. 12-Rapporti con il pubblico

  1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l’esposizione in modo visibile della targa sulla porta del suo ufficio, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendent Opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l’interessato al funzionario o ufficio competente del Consorzio. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d’ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio dei quali ha la responsabilità o il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità prestabilito, l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini/utenti e risponde senza ritardo ai loro reclami.
  2. Il dipendente è tenuto a indossare un abbigliamento consono al luogo di lavoro e al rispetto dell’utenza.
  3. Il dipendente utilizza i mezzi più veloci ed immediati per le risposte alle istanze degli utenti dei servizi e dei cittadini in generale, avendo cura di mantenere nello stile di comunicazione proprietà e cortesia, e di salvaguardare l’immagine dell’Amministrazione consortile. In ogni caso, ad una richiesta pervenuta tramite posta elettronica si deve rispondere utilizzando lo stesso mezzo, sempre garantendo esaustività della risposta e riportando tutti gli elementi necessari all’identificazione del Responsabile del Procedimento.
  1. Il dipendente,  qualora  non  sia  competente  per  posizione  rivestita  o  per  materia, indirizza l’interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, facilitandone il raggiungimento da parte dell’utente, anche contattando personalmente in via preliminare l’ufficio competente e assicurandosi che le informazioni fornite siano effettivamente sufficienti per raggiungere (fisicamente o telematicamente) l’ufficio richiesto.
  1. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d’ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti consortili dei quali ha la responsabilità o il coordinamento, evitando di esprimere di fronte agli utenti giudizi negativi di natura personale sui propri collaboratori, o assegnando agli stessi l’intera responsabilità di un ipotetico o accertato disservizio, riservandosi eventuali segnalazioni sensibili dal punto di vista disciplinare da considerare in altra sede.
  2. A fronte di richieste non strettamente rientranti nei propri compiti d’ufficio il dipendente, prima di rifiutare la prestazione richiesta, al fine di agevolare gli utenti dei servizi ed evitare una molteplicità di accessi, verifica se abbia comunque la possibilità – dal punto di vista organizzativo e della gestione dell’ufficio/servizio – di farsi carico della richiesta, o individua l’ufficio a cui inoltrare l’istanza ed indirizzare l’interessato.
  3. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini/utenti e risponde senza ritardo ai loro reclami direttamente o tramite l’Ufficio preposto, secondo l’organizzazione individuata. Devono comunque essere rispettati i termini del procedimento secondo le specifiche disposizioni di legge.
  4. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’amministrazione e dei propri superiori e colleghi
  5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un settore che fornisce servizi al pubblico, indipendentemente dalla propria posizione gerarchica nella struttura, cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall’Amministrazione e dai responsab
  6. Il dipendente opera  al  fine  di  assicurare  la  continuità  del  servizio,  informando tempestivamente i responsabili di situazioni che potrebbero non consentirne il normale svolgimento.
  7. Il dipendente non assume impegni né anticipa l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all’ufficio, al di fuori dei casi consentit Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi del sito internet istituzionale.
  8. Rilascia (anche attraverso trasmissione telematica di file) copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti
  9. Il dipendente osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d’ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta, sulla base delle disposizioni interne, cura che la stessa sia inoltrata all’ufficio consortile competente.
  10. Il dipendente rilascia dichiarazioni pubbliche o altre forme di esternazione in qualità di rappresentante dell’Amministrazione solo se espressamente autorizzato. Il Dirigente è sempre autorizzato a rilasciare tali dichiarazioni, omettendo giudizi e/o considerazioni persona

 

Art. 13-Disposizioni particolari per i dirigenti.

  1. Ferma  restando   l’applicazione  delle   altre   disposizioni  del Codice, le norme del presente articolo si applicano anche ai dirigent
  2. Il dirigente svolge  con  diligenza le  funzioni ad  esso spettanti in  base all’atto di conferimento  dell’incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l’assolvimento dell’incarico.
  3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all’Amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l’Area che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività ad essa inerent
  4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell’azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze persona
  5. Il dirigente favorisce l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all’aggiornamento del personale, all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni persona
  6. Il dirigente assegna l’istruttoria delle pratiche sulla base di un’equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.
  7. l dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritt
  8. Il dirigente, ove venga a conoscenza di un illecito, intraprende con tempestività le iniziative necessarie e segnala tempestivamente l’illecito all’organo disciplinar Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare.
  9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto  all’organizzazione, all’attività  e  ai  dipendenti consortili possano  diffonder Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell’Amministrazione.
  10. In particolare il  dirigente,  prima  di  assumere  un  nuovo  incarico  di  direzione,  e comunque non oltre entro 30 giorni dal conferimento dell’incarico stesso, comunica al Direttore Generale la propria posizione in merito agli obblighi previsti al comma 3 del citato art. 13 del DPR 62/2013.
  11. Ogni due anni  dal  conferimento  dell’incarico  è  dovuto  un  aggiornamento  della comunicazione  relativa  a  partecipazioni  azionarie  e  altri  interessi  finanziari  che possano porre il dirigente in posizione di conflitto di intere
  12. Il dirigente è tenuto a vigilare sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità da parte dei propri dipendent

 

Art. 14-Contratti e altri atti negoziali e rapporti privati del dipendente

  1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell’Amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l’esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l’Amministrazione abbia deciso di ricorrere all’attività di intermediazione professionale.
  1. Il dipendente non conclude, per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342  del codice civile. Nel caso in cui l’Amministrazione concluda contratti di  appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, egli si astiene dal partecipare all’adozione  delle  decisioni  ed  alle  attività  relative  all’esecuzione  del  contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell’ufficio.
  2. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell’Amministrazione, ne informa per iscritto il proprio dirigente.
  3. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l’amministrazione, rimostranze orali o scritte sull’operato dell’ufficio o su quello dei propri collaboratori, se non direttamente competente, ne informa subito, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.
  4. Il dirigente che si trovi nelle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 14 del DPR n.62/2013, informa per iscritto il Responsabile Anticorruzione.

 

 

Art. 15-Vigilanza, monitoraggio e attività formative

  1. Sull’applicazione del presente Codice vigilano il Direttore Generale e i Dirigenti di Are
  1. Le attività di vigilanza e monitoraggio sull’applicazione del Codice rientrano tra le azioni previste dal  Piano  di  Prevenzione  della  Corruzione  adottato  ed  annualmente aggiornato, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 06/11/2012, n. 190.
  1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell’Amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale
  2. L’attività di  formazione  rivolta  ai  dipendenti  in  materia  di  trasparenza e  integrità, prevista dai piani annuali di prevenzione della corruzione, prevede anche contenuti che consentano la piena conoscenza del Codice.

 

Art. 16-Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

  1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni del presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente consortile, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del relativo procedimento, nel rispetto delle previsioni della contrattazione collettiva.
  2. Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone, al decoro o al prestigio dell’Amministrazione consortile. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dai contratti collettiv

 

Art. 17-Disposizioni per personale appartenente a particolari famiglie professionali

  1. Per la definizione dei comportamenti attesi da parte del personale assegnato alle aree ad elevato rischio di corruzione, nonché appartenente a specifiche tipologie professionali (personale incaricato di gare e contratti, ecc.), si rinvia alle disposizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

 

 

TITOLO III – DISCIPLINA CONCERNENTE L’AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI

 

Art. 18- Incompatibilità

  1. Il dipendente non può svolgere attività che risultino comunque incompatibili con l’impiego consortile. Ai dipendenti laureati o diplomati è vietato esercitare la libera professione. Per i dirigenti la relativa disciplina sulla incompatibilità è contenuta nella contrattazione collettiva, alla quale si rinvia.
  2. Non possono essere oggetto di incarico: a) le attività o prestazioni che rientrano negli ordinari compiti d’ufficio del dipendente o, comunque, fra gli ordinari compiti dell’Ufficio/Servizio/Settore di assegnazione del dipendente medesimo; b) le  prestazioni nelle  quali  il  dipendente agisce  per  conto  del  Consorzio rappresentando la sua volontà e i suoi interessi, anche per delega o mandato ricevuto dagli Organi dello stesso.

 

Art. 19-Attività e incarichi compatibili

  1. Nei casi consentiti, il dipendente, se preventivamente autorizzato dall’Amministrazione, può: a) svolgere incarichi professionali retribuiti, purché occasionali e saltuari, a favore di soggetti pubblici e privati; b) assumere  cariche,  compensate o gettonate, in società sportive, ricreative e culturali il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell’attività sociale; c) partecipare a commissioni di concorso o ad altri collegi presso pubbliche amministrazioni o privati
  1. Non sono soggetti ad autorizzazione, anche se compensati: – le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili; – l’esercizio del diritto di autore o inventore; – gli incarichi per i quali è corrisposto soltanto il rimborso di spese documentate; – gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; – gli incarichi conferiti a dipendenti consortili dalle organizzazioni sindacali, presso le stesse, distaccati e in aspettativa non retribuita.

 

Art. 20–Criteri e procedure per le autorizzazioni

  1. Il dipendente deve dichiarare per iscritto tutti gli elementi che risultino rilevanti ai fini della valutazione della insussistenza di ragioni di incompatibilità tra il proprio ruolo nel Consorzio e il contenuto dell’incarico extra istituzionale;
  2. L’Amministrazione, ai fini della concessione dell’autorizzazione, valuta: a) l’assenza di incompatibilità di interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente; b) se il tempo e l’impegno necessari per lo svolgimento dell’incarico o della carica possono consentire al dipendente un completo, tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d’ufficio o comunque non influenzare negativamente il loro svolgiment A tal fine, si tiene conto anche delle attività già autorizzate, degli incarichi dati direttamente dalla stessa Amministrazione e degli incarichi comunicati dall’interessato e non soggetti ad espressa autorizzazione.

 

Art. 21– Procedura autorizzativa

  1. Il dipendente che intenda assumere un incarico deve presentare domanda scritta al Presidente per il rilascio dell’autorizzazione. Per i dipendenti non dirigenti, il rilascio dell’autorizzazione avviene previo parere del dirigente competente.
  2. In calce alla domanda deve essere riportato il parere espresso dal Dirigente di Area, comprensivo dell’attestazione di cui al comma 2) lettera a) dell’art. 20 del presente Codice, previa verifica della compatibilità dell’incarico con i compiti d’ufficio dell’interessato e con le esigenze organizzative, in riferimento anche all’impegno richiesto dall’incarico medesimo.
  3. Nella domanda il dipendente deve: a) indicare l’oggetto dell’incarico, con la precisa descrizione del contenuto dello stesso; il soggetto, con relativo codice fiscale, a favore del quale intende svolgere l’incarico, allegando la richiesta di quest’ultimo; le modalità di svolgimento; la quantificazione, in via presuntiva, del tempo e dell’impegno richiesto; il compenso lordo previsto o presunto b) dichiarare che: – l’incarico non rientra tra i compiti dell’Ufficio/Servizio/Settore di assegnazione; – che non sussistono motivi di incompatibilità, ai sensi di quanto previsto nella presente regolamentazione; – l’incarico verrà svolto al di fuori dell’orario di lavoro, senza utilizzo di beni, mezzi e attrezzature di proprietà dell’Amministrazione; – di impegnarsi, in ogni caso, ad assicurare il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d’ufficio.
  1. L’organo competente al rilascio  del  parere  può  chiedere  all’interessato ulteriori elementi di valutazione o anche al soggetto a favore del quale la prestazione deve essere resa o comunque ai soggetti che ritenga utile interpellare a tal fin
  2. Il Dirigente stesso deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro 30 giorni dalla ricezione. Decorso il termine di cui al comma 4 l’autorizzazione si intende accordat
  3. I termini di cui sopra decorrono dalla ricezione della domanda completa di tutti gli elementi e dichiarazioni dettagliati al comma 3).
  4. Non saranno rilasciate autorizzazioni generiche per attività non esplicit L’autorizzazione è valida per ogni singolo incarico.

 

Art. 22–Responsabilità e sanzioni

  1. Lo svolgimento, da parte di dipendente del Consorzio, di incarico retribuito presso amministrazione pubblica o soggetto privato senza osservare le procedure autorizzative di cui al presente documento costituisce infrazione disciplinare.

 

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